Statuto

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S T A T U T O

DELLA CAMERA MISTA DI COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA ITALO-CECA

 


 art. 1    DENOMINAZIONE E SEDE

  1. È costituita la Camera mista di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca (di seguito “Camera”). La Camera ha sede in Praga 2, via Čermákova 7, 120 00, Repubblica Ceca.

  2. La Camera, per il perseguimento delle proprie finalità, può costituire rappresentanze, delegazioni o sedi secondarie anche in altre città.



art. 2    DURATA DELLA CAMERA

  1. La Camera è costituita a tempo indeterminato.



 art. 3    FINALITÀ DELLA CAMERA

  1. La Camera ha lo scopo prevalente di svolgere attività che favoriscano lo sviluppo dei rapporti commerciali tra l’Italia e la Repubblica Ceca e di prestare assistenza agli operatori economici nonché di favorire lo sviluppo delle relazioni economiche e la collaborazione fra gli imprenditori operanti in Italia e nella Repubblica Ceca.

  2. La Camera sviluppa il raccordo e la collaborazione con il sistema istituzionale italiano e ceco, con la rete camerale, con le associazioni e i consorzi di imprese nonché con ogni altro soggetto interessato, sia esso pubblico o privato, anche attraverso realizzazione di progetti e iniziative comuni e la raccolta, l’analisi e la diffusione di informazioni economiche utili a favorire la collaborazione tra imprese e sviluppare opportunità di affari.

  3. Tali finalità vengono perseguite principalmente tramite:

    a. lo sviluppo di contatti con organismi economici e finanziari, organizzazioni sociali, associazioni, operatori ed ambienti economici e finanziari italiani e cechi, al fine di agevolare le relazioni in campo economico e commerciale;

    b. un’azione di comunicazione, informazione e conoscenza mediante riviste, bollettini, rapporti, cataloghi, repertori, raccolta dati ed inventari specialistici, convegni e seminari, pubblicità sui media di qualsiasi tipo e tutte le altre azioni idonee a raggiungere le proprie finalità;

    c. un servizio di accoglienza e di prima assistenza agli operatori italiani che si recano in Repubblica Ceca per affari e ai soggetti economici cechi per quanto riguarda le attività in Italia;

    d. un´azione di assistenza e di consulenza alle imprese per favorire lo sviluppo di attività economiche e commerciali;

    e. l’assistenza nell’orientamento generale e quindi concretizzare le opportunità di cooperazione internazionale tra imprese, nonché gli investimenti delle imprese italiane in Repubblica Ceca e delle imprese ceche in Italia;

    f. attività idonee alla diffusione della cultura economica, compresa l'organizzazione di corsi di lingua italiana e/o di lingua ceca;

    g. la necessaria assistenza alle missioni economiche;

    h. la raccolta sistematica e la diffusione della conoscenza di leggi ed altre norme, di usi e consuetudini di natura economica, finanziaria, doganale e fiscale dell’Italia e della Repubblica Ceca;

    i. la fornitura, con la massima celerità ed esattezza possibili, di informazioni sulla serietà e solvibilità delle società commerciali sulle leggi, sulle disposizioni di cui al punto h, sull’andamento dei mercati italiano e ceco in generale o su determinati settori di essi e quindi sulla possibilità di collocamento di merci;

    j. la contribuzione alla soluzione di vertenze commerciali sorte tra persone fisiche e/o giuridiche italiane e/o ceche, favorendo la composizione amichevole e/o i procedimenti arbitrali;

    k.  ogni altra attività utile per il raggiungimento delle proprie finalità nel rispetto della normativa vigente nella Repubblica Ceca.

  4. La Camera non potrà dedicarsi ad attività commerciali dirette a scopo di lucro e non potrà, anche in modo indiretto, distribuire ai suoi soci utili o residui di fondi speciali predisposti per la gestione della Camera e/o per la formazione di riserve e/o di capitale. La Camera ha facoltà di compiere, come attività complementare e dietro corrispettivo, opere di sostegno nonché di prestare consulenze per conto dei soci o dei terzi per il raggiungimento delle finalita’ descritte nel presente Statuto. L'ammontare del compenso per i servizi prestati è stabilito nel “Listino prezzi dei servizi forniti dalla Camera di commercio”, approvato da parte del Consiglio Direttivo della Camera. Il divieto di distribuzione degli utili trova applicazione anche nel caso dei proventi derivanti dalla predetta attività della Camera.

 

art. 4   SOCI

  1. Possono associarsi alla Camera le persone fisiche e giuridiche, le ditte, gli enti, gli istituti e le società italiane o ceche operanti in Italia e/o Repubblica Ceca, alla cui capacità giuridica non sussista limitazione alcuna, che siano incensurate, che si impegnino al versamento delle quote associative e inoltre adempiano alle altre condizioni previste dal presente Statuto.

  2. Le persone fisiche possono associarsi alla Camera esclusivamente qualora siano incensurate e non siano mai state condannate con sentenza passata in giudicato per un reato doloso grave oppure per un reato colposo connesso con l´attività imprenditoriale e/o pubblica della persona stessa. Le persone giuridiche possono associarsi alla Camera esclusivamente qualora non siano sottoposte a procedura fallimentare o a simile procedura concorsuale.

  3. Possono inoltre associarsi persone, ditte, enti, istituti e società di altra nazionalità, qualora soddisfino le condizioni di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo.

  4. I soci che non siano persone fisiche o ditte individuali devono nominare, nella domanda di ammissione, la persona fisica che li rappresenta a tutti gli effetti nella Camera ed alla quale spetta l’esercizio di tutti i relativi diritti. Le eventuali e successive modifiche della detta rappresentanza devono essere immediatamente comunicate per iscritto al Presidente della Camera.

  5. Ai soli fini della determinazione della quota associativa i soci si distinguono in:

    a.       persone fisiche, ditte individuali, aziende con un numero di dipendenti pari a 0;
    b.       aziende ed enti con un numero di dipendenti da 1 a 5;
    c.       aziende ed enti con un numero di dipendenti da 6 a 49;
    d.       aziende ed enti con un numero di dipendenti da 50 a 100;
    e.       aziende ed enti con oltre 100 dipendenti;
    f.        organizzazioni no profit;
    g.       associazioni di categoria e professionali;
    h.       soci sostenitori.

  6. I soci della Camera sono tenuti ad informare il Consiglio Direttivo della Camera sul numero del proprio personale dipendente. Ciò avviene per iscritto, all‘atto della domanda di iscrizione alla Camera. I soci della Camera sono inoltre tenuti a comunicare le variazioni intervenute successivamente al numero dei dipendenti nel caso in cui detta variazione modifichi la classe di appartenenza secondo la classificazione di cui al comma 5 del presente articolo entro e non oltre il termine stabilito per il pagamento della quota associativa per il successivo anno. Nel caso di indicazione dei dati falsi o incompleti, il socio può essere escluso dalla Camera per un periodo di 12 mesi, in forza di una delibera del Consiglio Direttivo.

  7. L’adesione alla Camera è annuale e si intende rinnovata di anno in anno se non viene disdetta da parte del socio tramite lettera raccomandata inviata al Presidente almeno un mese prima della scadenza dell’anno di iscrizione o dei susseguenti. Decorso tale termine il socio è obbligato al pagamento della quota sociale annuale.

  8. I soci della Camera dispongono del diritto di voto con cui partecipano alle deliberazioni della Camera. Ciascun socio ha un voto indipendentemente dalla categoria di appartenenza di cui al comma 5 di questo articolo.

  9. Ogni socio ha facoltà di formulare proposte che debbono essere indirizzate al Presidente della Camera perché possano figurare nell’ordine del giorno dell’Assemblea e/o del Consiglio.

  10. Ogni socio ha facoltà di sottoporre la propria candidatura al Consiglio Direttivo della Camera, corredata da un breve curriculum redatto in lingua italiana e ceca. Detta candidatura dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro dieci giorni antecedenti la data dell’Assemblea elettiva, tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica. Tutte le candidature pervenute nei termini verranno pubblicate sul sito della Camera.

 


art. 5    ADESIONE ALLA CAMERA – AUMENTO DEL NUMERO DEI SOCI

  1. L'aspirante socio richiede l'adesione alla Camera mediante domanda di iscrizione scritta da inviarsi all'attenzione del Presidente della Camera.

  2. Il Presidente della Camera è tenuto a ricevere ogni richiesta di adesione alla Camera sottoposta da persona dotata dei requisiti previsti dall'art. 4 e a presentarla al primo Consiglio Direttivo utile, successivo alla presentazione della richiesta, per la trattazione e la delibera.

  3. Il Consiglio Direttivo, esaminata la domanda di ammissione e la documentazione presentate dall’aspirante socio, delibera insindacabilmente ed inappellabilmente sull’ammissione o meno dell’aspirante socio, dandone comunicazione scritta allo stesso. La domanda di ammissione non accettata può essere ripresentata solo decorsi tre mesi dalla data della decisione del Consiglio Direttivo. La presentazione della domanda non fa sorgere alcun diritto in capo all’aspirante socio.




art. 6    CESSAZIONE DEI SOCI – RIDUZIONE DEL NUMERO DEI SOCI

  1. Nel caso in cui un socio perda i requisiti di cui all'art. 4.1, 2 e 3, il Consiglio Direttivo ne valuterà la posizione e potrà deliberare, a maggioranza di due terzi, la cessazione della qualità di socio. Tale delibera dovrà essere inviata per iscritto al socio interessato. La qualità di socio che sia persona fisica cessa con la morte della stessa.

  2. La qualità di socio che sia persona giuridica cessa alla data della sua cancellazione dal Registro delle imprese o di altro registro analogo senza successione legale.

  3. Può essere inoltre deliberata dal Consiglio Direttivo la cessazione della qualità di socio qualora lo stesso sia costituito in mora per il mancato pagamento della quota associativa, ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3.

  4. Può essere inoltre deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di due terzi, la cessazione della qualità di socio qualora lo stesso si sia reso responsabile di gravi violazioni degli obblighi dei soci o di comportamenti indegni, idonei a disonorare la Camera, lederne la reputazione o renderne di difficile attuazione le finalità. Contro tale delibera, che deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata, il socio interessato può ricorrere per iscritto, entro trenta giorni, al Collegio dei Probiviri. Tale ricorso ha effetto sospensivo della delibera consiliare fino alla delibera del Collegio dei Probiviri.

  5. Il socio può in qualunque momento disdire la sua associazione alla Camera, tramite una comunicazione in forma scritta inviata al Presidente della Camera. La qualità di socio cessa in tal caso alla data in cui tale comunicazione è stata recapitata al Presidente della Camera. Il Consiglio direttivo della Camera prenderà atto di tali dimissioni alla sua prima successiva seduta facendola iscrivere a verbale.

  6. L'elenco aggiornato dei soci sarà pubblicato sulle pagine web della Camera.




 art. 7    QUOTE ASSOCIATIVE

  1. L’ammontare delle quote viene fissato di anno in anno dal Consiglio e dev’essere versato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 2 del presente articolo. Le quote associative vengono determinate con riferimento alle categorie specificate nell’art. 4.5.

  2. La Camera invia ai soci richiesta scritta per il pagamento delle quote associative, con cadenza annuale ed entro il 31 gennaio di ogni anno. Nel caso in cui il socio, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del pagamento non versi la quota associativa, lo stesso è automaticamente costituito in mora e decade dal diritto di votare all´Assemblea della Camera e non avrà diritto a nessuna prestazione della Camera fintantoché non avra’ provveduto al pagamento dovuto.

  3. Il socio moroso verrà richiamato per lettera raccomandata e potrà essere dichiarata la cessazione della sua qualità di socio ai sensi dell’art. 6.3.

  4. L'anno finanziario, ai fini delle quote associative, decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

 


 art. 8    ORGANI DELLA CAMERA


  1. Sono organi della Camera:

    a.      L'Assemblea dei soci;
    b.      Il Consiglio Direttivo;
    c.      Il Presidente;
    d.      I Vice Presidenti;
    e.      Il Collegio dei Revisori;
    f.       Il Collegio dei Probiviri;
    g.      Il Segretario Generale.

  2. Ad eccezione del Segretario Generale, le cariche sono gratuite e la durata in carica è di tre anni. Restano ferme le disposizione degli artt. 10.6,7, 8 e 9, 14.6 e 15.7.

  3. Alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sono invitati a partecipare l'Ambasciatore della Repubblica Italiana a Praga e l'Addetto commerciale della stessa.

  4. Il Consiglio Direttivo ha facoltà proporre all'Assemblea di nominare, in caso di eccezionali meriti nello sviluppo e perseguimento delle finalità della Camera e nel miglioramento dei rapporti fra l’Italia e la Repubblica Ceca, con decisione unanime e motivata, un Presidente Onorario della Camera. Il Presidente Onorario può essere solamente una persona fisica e ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci.

 


art. 9  ASSEMBLEA

  1. L'Assemblea è l'organo supremo della Camera. Ha diritto di partecipare alle sedute il socio con anzianità d‘iscrizione non inferiore a tre mesi e che sia in regola con il pagamento delle quote associative. L´Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all’anno. Può riunirsi, inoltre, in ogni altra occasione in cui si renda necessario.

  2. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in sua vece, da un Vice Presidente.

  3. Il Presidente ha la facoltà di convocare l’Assemblea ogni volta lo ritenga opportuno ed è tenuto a convocarla entro quindici giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo sul suo svolgimento o, nel medesimo termine, dal ricevimento della richiesta di almeno un terzo dei soci, inviata all’attenzione del Presidente.

  4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, che può essere validamente inviato anche tramite posta elettronica, deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di prima e di seconda convocazione e deve essere inviato agli aventi diritto almeno quindici giorni prima del giorno previsto per lo svolgimento dell’Assemblea. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno quindici giorni.

  5. Nel caso di Assemblea elettiva, la data deve essere comunicata tramite posta elettronica a tutti i soci almeno 30 giorni prima del giorno fissato per lo svolgimento della stessa.

  6. L’Assemblea dei soci:
    a.      discute e approva le relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
    b.      discute ed approva il bilancio di esercizio;
    c.      discute ed approva il bilancio di previsione;
    d.      elegge i componenti del Consiglio Direttivo fra i soci della Camera che abbiano validamente inoltrato la propria candidatura ai
             sensi dell’art. 4.10. Ogni socio elettore potrà esprimere fino a un massimo di otto preferenze sulle schede predisposte dalla
             Camera.
    e.      elegge  i membri del Collegio dei Revisori;
    f.       nomina il Collegio dei Probiviri;
    g.      ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Camera scelto tra persone di particolare rilievo in ambito istituzionale e/o
             imprenditoriale;
    h.      discute e delibera sulle proposte del Consiglio Direttivo e dei soci;
    i.       discute e delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
    j.       delibera sullo scioglimento e la cessazione dell´esistenza della Camera.

  7. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente della Camera o in sua vece da un Vicepresidente, salvo che all'ordine del giorno sia prevista l'elezione del Consiglio Direttivo, nel quale caso l'Assemblea dei Soci elegge, fra tutti i partecipanti, escluse le persone candidatesi nelle elezioni del Consiglio Direttivo, il proprio Presidente all'inizio della riunione.

  8. L’Assemblea è considerata validamente costituita e può deliberare qualora sia rispettato il dettato dei commi 4 e 5 di questo articolo e sia presente almeno un terzo più uno dei soci della Camera aventi diritto di voto in prima convocazione, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

  9. Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente decide la maggioranza.

  10. Per le proposte di modifica dello Statuto e del Codice Etico le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

  11. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta da esibire al momento della registrazione. Un socio non può rappresentare più di cinque soci. Il rappresentante non può farsi rappresentare.

  12. Le deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere raccolte in un verbale, sottoscritto dal Presidente dell´Assemblea e dal Segretario Generale della Camera.


  
art. 10  CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da 12 membri eletti dall´Assemblea ai sensi dell´art. 9.6.d fra i soci di cui all’art. 4. Il Consiglio Direttivo, ha tutti i poteri ordinari e straordinari non specificamente riservati ad altri organi della Camera e provvede alla determinazione degli indirizzi gestionali, organizzativi ed amministrativi della Camera e alla trattazione di tutti gli affari inerenti al funzionamento di essa.

  2. La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla sua elezione deve essere convocata dal Presidente uscente della Camera, o in sua vece da un Vice Presidente uscente, entro 30 giorni dallo svolgimento dell’Assemblea Elettiva. Qualora, per qualsiasi motivo, ciò non avvenga, il nuovo Consiglio Direttivo è convocato di diritto presso la Sede della Camera alle ore 10.00 am del trentesimo giorno lavorativo successivo all’Assemblea che lo ha eletto, al fine di provvedere alle nomine di cui al comma 3 di questo articolo.

  3. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione elegge fra i propri membri un Presidente e fino ad un massimo di due Vice Presidenti.

  4. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente della Camera e si riunisce almeno una volta ogni trimestre. Il Presidente della Camera ha la facoltà di convocare il Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga necessario ma é obbligato a convocarlo:
    I.  entro il 20 aprile di ogni anno per l’approvazione del bilancio annuale d’esercizio relativo all’anno precedente;

    II. entro il 20 novembre di ogni anno per l’approvazione del bilancio annuale preventivo relativo all’anno successivo e della relazione
        programmatica per l’anno successivo sottoposta dal Presidente della Camera;

    III. entro quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta indirizzata al Presidente della Camera da almeno un terzo dei
          componenti del Consiglio Direttivo.

  5. La carica di componente del Consiglio Direttivo può essere ricoperta unicamente da una persona fisica che sia socio persona fisica e/o ditta individuale della Camera oppure che sia stato indicato come rappresentante di un socio ai sensi dell’art. 4.4.

  6. I componenti del Consiglio Direttivo non possono delegare a terzi né ad altri membri del Consiglio Direttivo l'esercizio delle proprie funzioni.

  7. Il componente del Consiglio Direttivo può dimettersi dalla propria carica in qualunque momento mediante comunicazione scritta inviata alla Camera con l’indicazione della data delle dimissioni. In mancanza di indicazione della data, le dimissioni si intendono dalla data della prima seduta del Consiglio successiva al recapito della comunicazione di dimissioni.

  8. Il componente del Consiglio Direttivo decade automaticamente dalla carica qualora non sia più socio della Camera oppure qualora cessi la sua rappresentanza ai sensi dell’art. 4.4. Il componente del Consiglio Direttivo è tenuto ad informare, senza dilazioni, per iscritto il Presidente della Camera o in sua vece, uno dei Vicepresidenti di qualsiasi sopravvenuta condizione di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio Direttivo.

  9. Il componente del Consiglio Direttivo decade automaticamente dalla carica qualora non abbia partecipato a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo senza presentare una valida giustificazione ai sensi dell’art. 11.4. Il componente del Consiglio Direttivo decaduto ai sensi di questo comma non è più rieleggibile.

  10. Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso di un anno solare non partecipi ad almeno la metà del numero totale delle sedute del Consiglio, ancorché giustificato ai sensi dell’art. 11.4, decade automaticamente dalla carica, rimanendo peraltro eleggibile alle successive elezioni.

  11. In caso di decadenza e/o dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso ha facoltà di provvedere alla integrazione dei posti vacanti, previa comunicazione a tutti i soci, tramite cooptazione tra i soci interessati ed aventine i requisiti e diritti. Il Consigliere così cooptato durerà in carica fino alla successiva assemblea elettiva.

  12. Qualora la decadenza e/o le dimissioni dei componenti del Consiglio Direttivo riguardi contemporaneamente un numero di componenti superiore a sei, il comma 11 di questo articolo non si applica, tutti i rimanenti membri del Consiglio Direttivo cessano di diritto ed il Presidente della Camera deve convocare entro trenta giorni l’Assemblea dei Soci che procederá all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

  13. Il Consiglio Direttivo può decidere sulla costituzione di comitati di studio oppure di lavoro per tematiche e settori di interesse della Camera. Ai comitati possono partecipare i soci e i loro delegati.

  14. Il Consiglio Direttivo nomina e revoca il Segretario Generale nel rispetto delle condizioni previste nell’art. 16.

  15. Il Consiglio delibera, nella seduta susseguente alla presentazione, sulle accettazioni delle domande di ammissione alla Camera, sulle radiazioni e sulle riammissioni dei soci, comunicando per iscritto agli interessati le decisioni prese ed i motivi che le hanno determinate.

 


 art. 11  DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di convocazione e deve essere inviato via fax e/o email agli aventi diritto almeno cinque giorni prima del giorno previsto per lo svolgimento del Consiglio Direttivo. Qualsiasi vizio nella convocazione del Consiglio Direttivo si intende sanato qualora al relativo Consiglio Direttivo partecipi la totalità degli aventi diritto.

  2. Il Consiglio Direttivo delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno. È possibile apportare modifiche ed integrazioni all’ordine del giorno del Consiglio Direttivo, previo consenso di tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

  3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora alla seduta del Consiglio Direttivo, debitamente convocata, partecipi almeno la metà piu’ uno dei componenti del Consiglio Direttivo e sia presente il Presidente del Consiglio Direttivo o, nel caso della sua assenza, almeno uno dei Vice Presidenti del Consiglio Direttivo.

  4. Il componente del consiglio si intende regolarmente giustificato per assenza alla seduta del Consiglio Direttivo qualora la sua giustificazione scritta (inviata per posta elettronica o via fax) sia stata recapitata al presidente della Camera o al Segretario Generale almeno due giorni prima della data della seduta del Consiglio Direttivo. Qualora il componente del Consiglio Direttivo sia regolarmente giustificato e nella giustificazione esprima la richiesta di partecipare alla seduta del Consiglio Direttivo telefonicamente, indicando il numero di telefono sul quale sarà contattabile, il Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza, il Vicepresidente che ne svolge le funzioni, può decidere insindacabilmente se accogliere tale richiesta. In tal caso, il componente si intende presente alla seduta del Consiglio Direttivo e puo’ esercitare tutti i relativi diritti.

  5. Le deliberazioni sono prese, salvo che non sia diversamente regolato in questo Statuto, a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente.

  6. Su richiesta di uno o più membri del Consiglio Direttivo, le deliberazioni possono avvenire a scrutinio segreto.

  7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere conservate in un verbale, che verrà approvato in occasione della seduta successiva dai membri del Consiglio Direttivo stesso e depositato presso la sede della Camera.

  8. Il Consiglio Direttivo provvede ad inviare, entro trenta giorni dall’approvazione, al Ministero del Commercio con l´Estero italiano, tramite la Rappresentanza diplomatica italiana a Praga e, direttamente, all’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’estero:
    1. una copia dei bilanci, di previsione e di esercizio, corredati da una relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
    2. un elenco dei soci con le variazioni rispetto all’anno precedente;
    3. una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti nell’anno;
    4. una relazione sulle nuove attività programmate;
    5. la lista dei componenti degli organi della Camera.

 


 art. 12  IL PRESIDENTE

  1. Il Presidente rappresenta la Camera e gli spetta di fronte ai terzi ed in giudizio la firma sociale. Il Presidente può delegare particolari atti e competenze ai Vice Presidenti, ha facoltà di utilizzare l´opera dei componenti del Consiglio Direttivo e può affidare ad uno o più di essi lo studio di pratiche e determinate questioni. Il Presidente convoca le sedute del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 10.4 con le modalita’ di cui all’art. 11.1

  2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 10.3 e deve essere scelto fra i componenti del Consiglio Direttivo. Presiede l´Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, ne dirige le discussioni e nelle votazioni, in caso di parità, il suo voto è determinante. Il Presidente della Camera rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

  3. Il Presidente della Camera ha compiti di impulso e di promozione dell’attività della Camera nell’ambito delle funzioni di governo e di indirizzo generale del Consiglio Direttivo.

  4. Qualora il presidente, contrariamente al presente Statuto, non proceda alla convocazione del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 10.4, è tenuto a provvedervi in ottemperanza al comma 1 di questo articolo, un Vice Presidente.

 


art. 13  I VICEPRESIDENTI

  1. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione e su proposta del Presidente della Camera, elegge sino ad un massimo di due Vice Presidenti. I Vicepresidenti rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

  2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, esercita le sue funzioni quello dei due Vice Presidenti indicato per ogni caso concreto dal Presidente della Camera. Qualora il Presidente della Camera non indichi in maniera specifica quale Vice Presidente lo sostituisca, la sostituzione spetta di diritto al Vice Presidente più anziano disponibile, intendendosi per tale colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il piú anziano d’età.

 


 art. 14  COLLEGIO DEI REVISORI

  1. Il Collegio dei Revisori è l´organo di controllo della Camera, ha l´incarico di esaminare i libri sociali e contabili e controllare il buon andamento gestionale della Camera.

  2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, preferibilmente non soci, nominati dall’Assemblea. I membri del Collegio dei Revisori possono assistere alle adunanze dell’Assemblea senza diritto di voto. I membri del Collegio dei Revisori non possono essere membri del Consiglio Direttivo.

  3. La prima riunione del Collegio dei Revisori successiva alla sua elezione deve essere convocata dal Presidente uscente del Collegio dei Revisori entro 30 giorni dallo svolgimento dell’Assemblea Elettiva. Qualora, per qualsiasi motivo, ciò non avvenga, il nuovo Consiglio Direttivo è convocato di diritto presso la Sede della Camera alle ore 10.00 am del trentunesimo giorno lavorativo successivo all’Assemblea che lo ha eletto, al fine di provvedere alla nomina di cui al comma 4 di questo articolo.

  4. Il Collegio dei Revisori elegge al suo interno un Presidente il quale convoca le riunioni del Collegio dei Revisori ogniqualvolta lo ritenga necessario ma almeno una volta all’anno. Il Presidente del Consiglio dei Revisori é obbligato a convocare il Collegio dei Revisori entro il 31 marzo di ogni anno o almeno 30 giorni prima dell’Assemblea di cui all’art. 9.6.a per esprimere un parere sull’approvazione del bilancio annuale d’esercizio relativo all’anno precedente, nonchè entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta indirizzata al Presidente del Consiglio dei Revisori da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, da ciascun membro del Collegio dei Revisori o da almeno un decimo dei soci.

  5. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei membri del Collegio dei Revisori. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto un verbale che deve essere sottoscritto dal suo Presidente.

  6. La carica di membro del Collegio dei Revisori viene a cessare per le stesse cause, qualora applicabili, previste dall’art. 10 per i componenti del Consiglio Direttivo. Qualora la cessazione riguardi un membro del Collegio dei Revisori, la sostituzione avviene per cooptazione con decisione unanime del Presidente del Collegio dei Revisori e del membro rimasto, mentre se la cessazione riguarda il Presidente del Collegio dei Revisori, il Presidente della Camera deve convocare entro venti giorni l’Assemblea dei Soci che procederà alla sostituzione.

  7. Il Collegio dei Revisori deve informare l´Assemblea almeno una volta all’anno in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, mediante relazione scritta, dei risultati del controllo compiuto.

 


art. 15  COLLEGIO DEI PROBIVIRI

  1. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di fornire al Presidente della Camera ed al Consiglio Direttivo della Camera un parere obbligatorio ma non vincolante qualora, a seguito di motivate segnalazioni di almeno un socio della Camera, si evidenzino presunte violazioni allo Statuto e al Codice Etico vigenti da parte di una o più componenti della Camera.

  2. Il parere del Collegio dei Probiviri espresso a seguito di ricorso ai sensi dell’art. 6.4 di questo Statuto è vincolante per la Camera.

  3. Il Collegio dei Probiviri è anche demandato ad esprimere pareri consultivi sull’applicazione dello Statuto e del Codice Etico vigenti in caso di richiesta da parte dei Soci e/o del Consiglio Direttivo.

  4. Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall’Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri che non possono avere altri incarichi istituzionali nella Camera, di cui uno Presidente del Collegio dei Probiviri, fra una lista di nominativi sottoposta dal Consiglio Direttivo. I candidati dovranno possedere doti di specchiata moralità e un curriculum professionale ai massimi livelli e adeguato al ruolo di membro del Collegio dei Probiviri.

  5. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica per tre anni e viene nominato in un anno non coincidente con il rinnovo del Consiglio Direttivo.

  6. Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal Presidente del Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla richiesta di parere ai sensi di questo articolo.

  7. La carica di membro del Collegio dei Probiviri viene a cessare per le stesse cause, qualora applicabili, previste dall’art. 10 per i componenti del Consiglio Direttivo. Qualora la cessazione riguardi un membro del Collegio dei Probiviri, la sostituzione avviene per cooptazione con decisione unanime del Presidente del Collegio dei Probiviri e del membro rimasto, mentre se la cessazione riguarda il Presidente del Collegio dei Probiviri, il Presidente della Camera deve convocare entro venti giorni l’Assemblea dei Soci che procederà alla sostituzione.

 


 art. 16  SEGRETARIO GENERALE

  1. Al Segretario Generale è affidata la direzione operativa delle attività della Camera; egli partecipa a tutte le riunioni degli organi camerali, ad eccezione del Collegio dei Revisori.

  2. Il Segretario Generale è il capo del personale della Camera e attua gli indirizzi e le decisioni degli Organi, nonché le istruzioni del Presidente.

  3. Agli effetti della sua responsabilità firma con il Presidente gli atti amministrativi della Camera. Firma autonomamente gli atti amministrativi delegati dal Presidente.

  4. Ad eccezione della somma da tenersi pronta per il normale fabbisogno di cassa e che viene fissata dalla Presidenza, il Segretario Generale dispone dei fondi della Camera secondo le direttive del Consiglio e sulla base di istruzioni per iscritto che devono portare la firma del Presidente.

  5. Il Segretario Generale tiene e aggiorna di volta in volta il registro dei pagamenti delle quote associative e sottopone lo stesso al Consiglio Direttivo della Camera. Il Segretario Generale provvede all´aggiornamento straordinario della situazione dei pagamenti delle quote associative, alla data di ogni adunanza dell’Assemblea della Camera, ai fini del rispetto della disposizione dell’art. 7.2.

  6. Il Segretario Generale non può essere socio della Camera e non può dedicarsi ad attività imprenditoriale e in ogni caso non può svolgere o partecipare ad attività in conflitto di interessi con la Camera.  Lo stipendio è fissato dal Consiglio Direttivo.

  7. Fino alla nomina del Segretario Generale o in casi eccezionali, il Consiglio Direttivo ha facoltà di avocare a sè il ruolo operativo del Segretario Generale o di attribuire mansioni specifiche a singoli consiglieri.

 


art. 17  RAPPRESENTANZA E POTERE DI FIRMA

  1. Il Presidente rappresenta la Camera e agisce a suo nome.

  2. La sottoscrizione a nome della Camera avviene nel seguente modo: alla denominazione della Camera stampata o redatta per iscritto appone la sua firma il Presidente. Gli atti a carattere amministrativo interno, sono sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Segretario Generale.

 

art. 18  GESTIONE ECONOMICA DELLA CAMERA, BILANCIO, CONTABILITÀ

  1. La Camera risponde delle proprie obbligazioni con tutto il suo patrimonio.

  2. Le fonti di finanziamento sono rappresentate principalmente dalle quote associative, dalle donazioni degli sponsor e dai proventi derivanti dalla prestazione dei servizi offerti.

  3. Il periodo fiscale coincide con l´anno solare.

  4. La Camera tiene le scritture contabili nei modi prescritti dalla legge, redige il bilancio annuale e gli eventuali bilanci straordinari da sottoporre al controllo del Collegio dei Revisori e all’approvazione dell’Assemblea.

  5. Il Consiglio Direttivo fornisce i dati contabili e statistici agli organi competenti, nelle quantità, nei modi ed entro i termini stabiliti dalle norme giuridiche generalmente applicabili.

  6. Sui modi di impiego degli accantonamenti del risultato di esercizio e di copertura delle eventuali perdite evidenziati al termine dell’esercizio delibera l´Assemblea sulla base della proposta elaborata dal Consiglio Direttivo.

 

art. 19  DISPOSIZIONI FINALI

  1. Un Regolamento interno regola il funzionamento dei singoli organi camerali e degli uffici o delegazioni conformemente alle disposizioni del presente Statuto.

  2. Le eventuali modifiche o aggiunte da apportare al presente Statuto dovranno essere sottoposte all’Assemblea, previa comunicazione scritta per esteso a tutti i soci. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dal Ministero dell’industria e di commercio della Repubblica Ceca.

  3. Lo Statuto della Camera viene approvato dal Ministero dell’industria e di commercio conformemente alle disposizioni del par. 49, comma 4 della Legge n. 42/1980 sulle relazioni economiche con l’estero, nella versione vigente.

  4. L’Assemblea Generale potrà decidere lo scioglimento della Camera qualora la proposta sia stata regolarmente messa all’ordine del giorno e la delibera venga presa con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’eventuale residuo attivo, frutto della liquidazione, non sarà disponibile per gli associati e verrà devoluto ad altre analoghe associazioni di carattere non-profit indicate dalla stessa Assemblea Generale che decide la liquidazione della Camera.

  5. Questo Statuto fa parte integrante dell’allegato dell’Atto costitutivo della Camera del 9 luglio 2002.

  6. Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto valgono le norme della legislazione vigente in Repubblica Ceca.