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art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Denominazione: Camera mista di Commercio e dell’Industria Italo Ceca.
Sede: Praga 2, via Čermákova 7, 120 00, Repubblica Ceca.
art. 2 DURATA DELLA CAMERA
Camera mista di Commercio e dell’Industria Italo Ceca e costituita a tempo indeterminato.
art. 3 FINALITA DELL’ATTIVITA DELLA CAMERA
Camera mista di commercio e dell‘Industria Italo Ceca (in seguito “Camera”) promuove lo sviluppo dei rapporti commerciali tra l’Italia e la Repubblica Ceca.
La Camera ha il diritto di istituire proprie rappresentanze, delegazioni o sedi secondarie anche in altre citta.
art. 4 ATTRIBUZIONI DELL’ATTIVITA DELLA CAMERA
La Camera ha lo scopo di svolgere, prevalentemente, attivita in favore degli scambi commerciali tra l’Italia e la Repubblica Ceca e di prestare assistenza agli operatori economici nonché di favorire lo sviluppo delle relazioni economiche e la collaborazione fra imprenditori dei due Paesi.
La Camera sviluppa il raccordo e la collaborazione con il sistema istituzionale italiano, con la rete camerale, con le associazioni di imprese, con i Consorzi Export nonché con ogni altro soggetto interessato, sia esso pubblico o privato, anche attraverso realizzazione di progetti e iniziative comuni.
La Camera promuove la diffusione di informazioni economiche, utili a favorire la collaborazione tra imprese e sviluppare opportunita di affari.
La Camera si prefigge di:
sviluppare i contatti con organismi economici e finanziari, organizzazioni sociali, associazioni, operatori ed ambienti economici e finanziari dei due Paesi, al fine di agevolare le relazioni in campo economico e commerciale,
sviluppare un’azione di comunicazione, informazione e conoscenza mediante: riviste, bollettini, newsletter economiche, rapporti, cataloghi, repertori, database specialistici, convegni e seminari, pubblicita sui media, siti Web in Internet, ecc.;
realizzare un servizio di accoglienza e di prima assistenza agli operatori italiani che si recano in Repubblica Ceca per affari e ai soggetti economici cechi per quanto riguarda le attivita in Italia;
realizzare un´azione di assistenza e di consulenza alle imprese per favorire lo sviluppo di attivita economiche e commerciali;
assistere nell’orientamento generale e quindi concretizzare le opportunita di cooperazione internazionale tra imprese, nonché gli investimenti delle imprese italiane in Repubblica Ceca e delle imprese ceche in Italia;
realizzare sessioni di formazione e stage per la diffusione della cultura economica, ivi compreso l´organizzazione di corsi di lingua italiana o di lingua ceca;
fornire la necessaria assistenza alle missioni economiche;
raccogliere sistematicamente e diffondere in Italia ed in Repubblica Ceca la conoscenza di leggi, altre norme, di usi e consuetudini di natura economica, finanziaria, doganale e fiscale dei due paesi;
fornire con celerita ed esattezza informazioni sulla serieta e solvibilita delle societa commerciali, sulle leggi, sulle disposizioni di cui al punto h, sull’andamento dei due mercati in generale o su determinati settori di essi e quindi sulla possibilita di collocamento di merci;
contribuire alla soluzione delle vertenze commerciali, sorte tra le persone fisiche o giuridiche, italiane o ceche, mediante composizione amichevole o procedimento arbitrale
svolgere ogni altra attivita utile per il raggiungimento dei propri fini, conformemente alle disposizioni giuridiche della Repubblica Ceca.
La Camera non potra dedicarsi ad attivita commerciali dirette a scopo di lucro e non potra, anche in modo indiretto, distribuire ai suoi soci utili o residui di fondi speciali, predisposti per la gestione della Camera, alla formazione di riserve o di capitale. La Camera ha facolta di compiere, come attivita complementare, dietro corrispettivo, opere di sostegno nonché a prestare consulenze per conto dei soci o dei terzi ai fini del raggiungimento degli obiettivi, descritti nei sopra citati commi del presente articolo. L´ammontare del compenso per i servizi prestati sono stabiliti nel “Listino prezzi dei servizi forniti dalla Camera di commercio”, approvato da parte del consiglio direttivo della Camera. Il regolamento che prevede il divieto di distribuzione degli utili trova applicazione anche nel caso di proventi raggiunti, derivanti dalla predetta attivita della Camera. La Camera inoltre puo costituire o partecipare alla costituzione di societa di capitale.
art. 5 SOCI
Possono associarsi alla Camera le persone fisiche e giuridiche, le ditte, gli enti, gli istituti e le societa italiane o ceche operanti in uno o entrambi i Paesi, alla cui capacita giuridica non sussista limitazione alcuna, che siano incensurate e che si impegnino al versamento delle quote associative e inoltre adempiano ad altre condizioni, previste dal presente statuto.
Possono inoltre essere soci persone, ditte, enti, istituti e societa di altra nazionalita, sempreché soddisfino le condizioni sopra indicate.
Ai soli fini della determinazione della quota associativa i soci si distinguono in:
persone fisiche, ditte individuali, aziende con un numero di dipendenti pari a 0.
aziende ed enti con un numero di dipendenti da 1 a 5.
aziende ed enti con un numero di dipendenti da 6 a 49.
aziende ed enti con un numero di dipendenti da 50 a 99.
aziende ed enti con oltre 100 dipendenti
organizzazioni no profit
associazioni di categoria e professionali
soci sostenitori
L’adesione alla Camera e annuale e si intende rinnovata di anno in anno se non viene disdetta da parte del socio, tramite lettera raccomandata inviata al Presidente almeno un mese prima della scadenza.
I soci della Camera dispongono del diritto di voto con cui partecipano alle deliberazioni della Camera. Ciascun socio ha un voto indipendentemente dall’ammontare della quota associativa versata.
Ogni socio ha facolta di formulare proposte che debbono essere indirizzate al Presidente perché possano figurare nell’ordine del giorno dell’Assemblea o del Consiglio.
I soci della Camera sono tenuti ad informare il Consiglio direttivo della Camera sul numero del proprio personale dipendente. Cio avviene per iscritto, all‘ atto della domanda di iscrizione alla Camera. I soci della Camera sono inoltre tenuti a comunicare le variazioni intervenute successivamente al numero dei dipendenti nel caso in cui detta variazione modifichi la classe di appartenenza secondo la classificazione di cui al comma 3 del presente articolo. Nel caso di indicazione dei dati falsi o incompleti, il socio puo essere escluso dalla Camera per un periodo di 12 mesi, in forza di una delibera del Consiglio Direttivo.
art. 6 ADESIONE ALLA CAMERA – AUMENTO DEL NUMERO DEI SOCI
L´aspirante socio richiedera l´adesione alla Camera mediante domanda di iscrizione scritta, da inviarsi all’attenzione del Presidente della Camera.
Il Presidente della Camera e tenuto a ricevere ogni richiesta di adesione alla Camera dotata dei requisiti necessari previsti agli art. 5.1, 5.2 e 7.1 del presente Statuto e a presentarla al Consiglio Direttivo per la trattazione e la delibera.
Il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione del nuovo socio.
art. 7 CESSAZIONE DEI SOCI – RIDUZIONE DEL NUMERO DEI SOCI
Possono far parte della Camera esclusivamente persone fisiche incensurate che non sono state mai condannate per un reato doloso o colposo, connesso con l’attivita imprenditoriale o pubblica della persona stessa. Alla Camera possono aderire unicamente le persone giuridiche, non sottoposte alla procedura fallimentare, o al cui carico non e stata inoltrata domanda di dichiarazione del fallimento, da parte di almeno due creditori.
Nel caso in cui un socio venga a trovarsi in una delle condizioni di cui nell‘ art. 7 comma 1 il Consiglio Direttivo valutera la posizione e potra procedere alla radiazione. La deliberazione su tale espulsione dovra essere inviata alla persona interessata. Il Consiglio Direttivo procede nello stesso modo in caso in cui uno dei soci sara limitato o privato dei diritti civili (cfr. Sopra art. 5, comma 1 ).
La qualita di socio della Camera - persona fisica -decade a causa di morte della persona fisica. La qualita di socio della Camera - persona giuridica -decade alla data della sua cancellazione dal Registro delle imprese o di altro registro analogo
Puo essere inoltre radiato, in base a delibera del Consiglio Direttivo, il socio caduto in mora per il mancato pagamento della quota associativa, come specificato nell’art. 8 comma 3. Contro tale esclusione, che deve essere partecipata all’interessato a mezzo lettera raccomandata, e ammesso il ricorso all’Assemblea, da presentarsi per iscritto al Presidente della Camera entro 30 giorni dalla notifica della esclusione. Il ricorso consegnato al Presidente della Camera dopo il termine succitato nella frase precedente non sara preso in considerazione.
Il socio puo in qualunque momento uscire dalla Camera, in base alla sua libera volonta, tramite una comunicazione in forma scritta inviata al Presidente della Camera. La qualita di socio della Camera cessa in tal caso alla data in cui la comunicazione scritta di cessazione della qualita di socio della Camera e stata recapitata alla Camera. Il Consiglio direttivo della Camera prendera atto di tali dimissioni alla sua prima successiva seduta facendola iscrivere a verbale.
L‘elenco aggiornato dei soci sara pubblicato sulle pagine web della Camera.
art. 8 QUOTE ASSOCIATIVE
L’ammontare delle quote viene fissato di anno in anno dal Consiglio e dev’essere versato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Le quote associative vengono determinate con riferimento alle categorie specificate nell’ art. 5 comma 3.
Il Consiglio Direttivo invia ai soci della camera richiesta scritta per il pagamento delle quote associative, con cadenza annuale, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. Nel caso che il socio, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del pagamento non versi la quota associativa, lo stesso cade in mora, decade dal diritto di votare all´assemblea della Camera e non avra diritto a nessuna prestazione della Camera fintantoché non si sara messo in regola.
Il socio moroso verra richiamato per lettera raccomandata e, con delibera del Consiglio Direttivo, radiato dall'elenco dei soci se, malgrado i richiami, non provveda al versamento delle quote scadute in un adeguato periodo sostitutivo.
L'anno finanziario, ai fini delle quote associative, decorre dal 1°gennaio e termina il 31 dicembre.
art. 9 ORGANI DELLA CAMERA
Sono organi della Camera:
L´Assemblea dei soci
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Collegio dei Revisori
Il collegio dei Probiviri
Il Segretario Generale
Ad eccezione del Segretario Generale, le cariche sono gratuite e la durata in carica e di tre anni. Resta ferma la disposizione dell´articolo 12 comma 6.
Alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio sono invitati a partecipare i Capi della Rappresentanza diplomatica italiana a Praga, l´Addetto commerciale, il Console ed il Rappresentante dell’ufficio dell’I.C.E. (Istituto nazionale per il Commercio Estero).
art. 10 ASSEMBLEA
L´Assemblea e l´organo supremo della Camera. Ha diritto di partecipare alle sedute il socio con anzianita d‘ iscrizione non inferiore a 3 mesi. L´Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all’anno. Puo riunirsi, inoltre, in ogni altra occasione in cui si renda necessario.
L´Assemblea e convocata dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente.
Il Presidente ha la facolta di convocare l’Assemblea ogni volta lo ritenga opportuno.
Il Presidente e tenuto a convocarla entro 15 gg. dalla delibera del Consiglio Direttivo sul suo svolgimento o, nel medesimo termine, dal ricevimento della richiesta di almeno un terzo dei soci, inviata all’attenzione del Presidente.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora di svolgimento e deve essere inviato ai soci almeno 15 gg. prima del giorno fissato per la tenuta dell‘Assemblea.
Nel caso dell´Assemblea elettiva la data deve essere comunicata almeno 30 gg prima, del giorno fissato per la tenuta dell´Assemblea, tramite posta elettronica a tutti i soci.
L’Assemblea dei soci:
discute e approva le relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
discute ed approva il bilancio di esercizio;
discute ed approva il bilancio di previsione;
elegge i componenti del Consiglio Direttivo fra i soci della Camera, che abbiano inoltrato la propria candidatura alla segreteria camerale, corredata di un breve curriculum redatto in lingua italiana e ceca. Detta candidatura dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro i 10 giorni antecedenti la data dell’Assemblea, tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica. Tutte le candidature pervenute nei termini verranno pubblicate sul sito della Camera. Ogni socio elettore potrà esprimere fino a un massimo di 8 (otto) preferenze sulle schede predisposte dalla Segreteria camerale.
elegge i membri del Collegio dei Revisori;
nomina il Collegio dei Probiviri
ha facolta di nominare un Presidente Onorario della Camera scelto tra persone di particolare rilievo in ambito istituzionale e imprenditoriale;
discute e delibera sulle proposte del Consiglio e dei soci;
discute e delibera sulle aggiunte o modificazioni allo Statuto;
delibera sul ricorso avverso le delibere del Consiglio direttivo della Camera sull´esclusione di socio, in conformita all´articolo 7 comma 3 dello statuto della Camera,
delibera sullo scioglimento (con liquidazione o senza liquidazione) e la cessazione dell´esistenza della Camera.
L’Assemblea e presieduta da un Presidente eletto a termini di legge.
L’Assemblea e atta a deliberare.
se l’avviso di convocazione sia stato spedito ai soci almeno 15 gg. prima della data di svolgimento dell’Assemblea stessa e porti indicati luogo, giorno, ora e ordine del giorno; si reputa validamente spedito l´avviso di convocazione eseguito in forma di posta elettronica e allo stesso tempo se
sia presente almeno un terzo dei soci della Camera aventi diritto di voto.
Qualora non fossero adempiute le condizioni per la validita della costituzione dell’assemblea, di cui all’articolo 10 comma 8 entro un´ora dalla data fissata sulla lettera di convocazione, il presidente del Consiglio direttivo procedera immediatamente alla convocazione del Consiglio che procedera a fissare la data dell´assemblea in seconda convocazione, provvedendo a trasmettere l’invito ai Soci minimo tre giorni lavorativi antecedenti alla data dell’adunanza. L’ordine del giorno dell’assemblea in seconda convocazione non deve differire da quello dell’assemblea ordinaria in oggetto. L’assemblea in seconda convocazione e atta a deliberare indipendentemente dal numero dei presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parita il voto del Presidente decide la maggioranza.
Per le proposte di modifiche dello Statuto l’Assemblea e validamente costituita se e presente almeno un terzo piu uno dei soci. Le deliberazioni su tali materie sono valide se approvate dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.
Per le proposte di modifiche del Codice Etico l’Assemblea e validamente costituita se e presente almeno un terzo piu uno dei soci. Le deliberazioni su tali materie sono valide se approvate dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.
Nel caso di proposte di cui all’articolo 10 comma 6 lettera (j) l’assemblea e atta a deliberare qualora siano presenti almeno tanti soci che rappresentino la meta piu uno di tutti i soci della Camera. In tal caso le delibere assembleari su tali materie vigono a condizione che siano state approvate dalla maggioranza qualificata dei voti, cioe dalla maggioranza dei due terzi dei voti presenti.
Ogni socio puo farsi rappresentare alle Assemblee da un altro socio mediante delega scritta da esibire al momento della registrazione . Un socio non puo, tuttavia, rappresentare piu di cinque soci. Il rappresentante non puo farsi rappresentare.
Le deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere raccolte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale della Camera.
art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da 12 membri eletti dall’Assemblea ai sensi dell’art. 10, punto 7, comma d. Esso ha tutti i poteri non specificamente riservati all’Assemblea, provvede all’amministrazione della Camera e alla trattazione di tutti gli affari inerenti al funzionamento di essa.
Il Consiglio Direttivo elegge alla prima riunione nel suo seno un Presidente e due Vice Presidenti.
La carica di componente del Consiglio Direttivo puo essere ricoperta unicamente da una persona fisica che sia socio autonomo della Camera, oppure componente dell’organo amministrativo (o dipendente) del socio della Camera qualora lo stesso sia persona giuridica. Il componente del Consiglio Direttivo decade automaticamente dalla carica nel caso in cui lo stesso non sia piu socio della Camera oppure al momento in cui egli perda la qualifica di componente dell’organo amministrativo o non sia piu dipendente del socio della Camera che sia persona giuridica. Il componente del Consiglio Direttivo e tenuto ad informare, senza dilazioni, per iscritto il presidente del Consiglio Direttivo ed almeno uno dei vicepresidenti del consiglio su sopravvenute condizioni di incompatibilita con la carica di componente del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo puo decidere sulla costituzione di comitati di studio oppure di lavoro per tematiche e settori di interesse della Camera. Ai comitati partecipano i soci e i loro delegati.
Il Consiglio Direttivo nomina e revoca il Segretario Generale nel rispetto delle condizioni previste nell’art. 16.
Redige il bilancio di previsione e presenta il bilancio di esercizio e la relazione annuale all’Assemblea.
Rendendosi vacante la carica di componente del consiglio, il Consiglio Direttivo ha facolta di provvedere alla integrazione del posto vacante, mediante comunicazione a tutti i soci e successiva cooptazione tra gli interessati – soci della Camera. Il Consigliere cosi cooptato durera in carica fino alla successiva assemblea elettiva.
Nel caso in cui a seguito della carica vacante di un componente del Consiglio Direttivo fosse pregiudicato il regolare funzionamento del Consiglio Direttivo stesso,quest’ultimo e tenuto a procedere in forza della disposizione prevista alla frase precedente.
Il Consiglio delibera, nella seduta susseguente alla presentazione, sulle accettazioni delle domande di ammissione alla Camera, sulle radiazioni e sulle riammissioni dei soci, partecipando agli interessati le decisioni prese ed i motivi che le hanno determinate.
Il componente del Consiglio Direttivo puo dimettersi dalla propria carica in qualunque momento. Egli e tenuto a provvedervi mediante comunicazione scritta contenente la sua sottoscrizione autografa, da recapitarsi alla Camera, con l’indicazione della data alla quale ha intenzione di dimettersi dalla carica di componente del consiglio. Qualora lo stesso non indicasse nella comunicazione di dimissioni alcuna data concreta, l’esercizio della carica di componente del consiglio si intende cessato alla data della prima seduta del consiglio successiva al recapito della comunicazione di dimissioni.
art. 12 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide sempreché: alla seduta del Consiglio Direttivo, debitamente convocata, partecipi almeno la maggioranza superiore alla meta dei componenti del consiglio, e sia contestualmente presente il presidente del Consiglio Direttivo o, nel caso della sua assenza, minimo uno dei vicepresidenti del Consiglio Direttivo.
Il componente del consiglio si intende regolarmente giustificato per assenza alla seduta del Consiglio Direttivo, qualora la sua giustificazione scritta (inviata per posta elettronica o via fax) sia stata recapitata al presidente della Camera o al segretario generale, minimo 48 ore antecedenti alla data di adunanza della seduta del Consiglio Direttivo. Qualora il componente del consiglio sia stato regolarmente giustificato e contestualmente nella giustificazione egli esprima la richiesta di partecipare all’adunanza del consiglio telefonicamente (con l’indicazione del numero di telefono, sul quale sara reperibile a tal fine), il presidente del consiglio puo decidere se accogliere tale richiesta (“partecipazione a distanza”) in base alle effettive esigenze. In tal caso, il componente si intende presente alla seduta del consiglio,compreso il suo diritto di voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita decide il voto del Presidente. Non e ammessa la rappresentanza. E´possibile apportare modifiche ed integrazioni all’ordine del giorno del Consiglio Direttivo, previo consenso di tutti i componenti del consiglio.
Su richiesta di uno o piu membri del Consiglio, le deliberazioni possono avvenire a scrutinio segreto.
La carica di componente del Consiglio Direttivo che non abbia partecipato alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive non presentando debita giustificazione (vedasi art.12 comma 3), cessa automaticamente il quinto giorno lavorativo, successivamente alla data dell’ultima, e lo stesso non e piu rieleggibile.
Il componente del consiglio che, nel corso dell’anno solare, partecipi a meno della meta del numero totale delle sedute del consiglio, ancorché giustificato, decade dalla carica, rimanendo eleggibile alle successive elezioni.
Le deliberazioni del Consiglio dovranno essere conservate in un verbale, che verra approvato in occasione della seduta successiva dai membri del Consiglio stesso e depositato presso la sede della Camera.
Il Consiglio provvede ad inviare, entro 30 gg. dall’adozione, al Ministero del Commercio con l´Estero italiano, tramite la Rappresentanza diplomatica italiana a Praga e, direttamente, all’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’estero:
una copia dei bilanci, di previsione e di esercizio, corredati da una relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
un elenco dei soci con le variazioni rispetto all’anno precedente;
una relazione sull’attivita svolta e sui risultati conseguiti nell’anno;
una relazione sulle nuove attivita programmate;
la lista dei componenti gli organi della Camera.
art. 13 IL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta la Camera e puo delegare particolari atti e competenze ai Vice-Presidenti. Il presidente convoca la seduta del consiglio, secondo le esigenze, comunque non meno di una volta al trimestre di calendario. La comunicazione sullo svolgimento della seduta del consiglio, con l’indicazione della data, l´ora, il luogo e l´ordine del giorno, viene recapitata ai componenti del consiglio e al segretario generale, per posta elettronica o via fax, minimo 5 giorni lavorativi anteriormente alla data di adunanza della seduta del consiglio.
Il Presidente e eletto dal Consiglio Direttivo e deve essere scelto fra i consiglieri in carica. Presiede l´Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Dirige le discussioni e nelle votazioni, in caso di parita, il suo voto e determinante.
A richiesta motivata e scritta di almeno tre consiglieri e tenuto a convocare il Consiglio entro il termine di 15 gg. Qualora il presidente, contrariamente al presente statuto, non proceda alla convocazione della seduta del consiglio, e tenuto a provvedervi un Vice Presidente mediante comunicazione a firma di uno di essi, da inviarsi ai componenti del consiglio, al segretario generale e al presidente del consiglio, in conformita all’articolo 13 comma 1.
Ha facolta di utilizzare l´opera dei consiglieri e puo affidare ad uno o piu di essi lo studio di pratiche e determinate questioni.
art. 14 I VICEPRESIDENTI
In caso di assenza o impedimento del Presidente esercita le sue funzioni quello dei due Vice-Presidenti indicato per ogni caso concreto dal Presidente.
In casi di impedimento o di assenza del Presidente e di entrambe i Vice-Presidenti il membro del Consiglio piu anziano presente ne assume le funzioni.
art. 15 COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori e l´organo di controllo della Camera, ha l´incarico di esaminare i libri sociali e contabili e controllare il buon andamento gestionale della Camera.
Il Collegio dei Revisori e composto da tre membri nominati dall’Assemblea. I membri del Collegio possono assistere alle adunanze dell’Assemblea senza diritto di voto. I membri del Collegio non possono essere membri del Consiglio Direttivo.
Il Collegio elegge al suo interno un Presidente il quale convoca le riunioni del Collegio stesso almeno una volta all’anno. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei membri del Collegio. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto un verbale che deve essere sottoscritto dal suo Presidente.
Il Collegio deve informare l´Assemblea almeno una volta all’anno in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, mediante relazione scritta, dei risultati del controllo compiuto.
art. 16 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei probiviri ha il compito di fornire al Presidente ed al Consiglio Direttivo della Camera, un parere obbligatorio, ma non vincolante, qualora, a seguito di motivate segnalazioni di almeno un socio della Camera, si evidenzino presunte violazioni allo Statuto e al Codice etico vigenti da parte di una o piu componenti della Camera.
Il Collegio dei Probiviri e anche demandato ad esprimere pareri consultivi sull’applicazione dello Statuto e del Codice etico vigenti in caso di richiesta da parte dei Soci e/o del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri e composto da tre membri, scelti tra i soci della Camera, di cui uno Presidente del Collegio, che non possono avere altri incarichi istituzionali nella Camera.
Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall’Assemblea dei Soci.
Il Collegio dei probiviri rimane in carica per tre anni e viene nominato in un anno non coincidente con il rinnovo del Consiglio Direttivo.
art. 17 SEGRETARIO GENERALE
Al Segretario Generale e affidata la direzione operativa delle attivita della Camera; egli partecipa a tutte le riunioni degli organi camerali, ad eccezione del Collegio dei Revisori.
Il Segretario Generale e il capo del personale della Camera e attua gli indirizzi e le decisioni degli Organi, nonché le istruzioni della Presidenza.
Agli effetti della sua responsabilita firma con il Presidente gli atti amministrativi della Camera. Firma autonomamente gli atti amministrativi delegati dal Presidente.
Ad eccezione della somma da tenersi pronta per il normale fabbisogno di cassa e che viene fissata dalla Presidenza, il Segretario Generale dispone dei fondi della Camera secondo le direttive del Consiglio e sulla base di istruzioni per iscritto che devono portare la firma del Presidente.
Il segretario generale tiene e aggiorna di volta in volta il registro dei pagamenti delle quote associative e sottopone lo stesso al consiglio della Camera. Il segretario generale provvede all´aggiornamento straordinario della situazione dei pagamenti delle quote associative, alla data di ogni adunanza dell’assemblea della Camera, ai fini del rispetto della disposizione dell’articolo 8 comma 2 sopra citato.
Il Segretario Generale non puo essere uno dei soci e non puo dedicarsi ad attivita imprenditoriale e in ogni caso non puo svolgere o partecipare ad attivita in conflitto di interessi con la Camera. Lo stipendio e fissato dal Consiglio.
Fino alla nomina del Segretario Generale o in casi eccezionali, il Consiglio Direttivo ha facolta di avocare a se il ruolo operativo del Segretario Generale o di attribuire mansioni specifiche a singoli consiglieri.
art. 18 RAPPRESENTANZA E POTERE DI FIRMA
Il Presidente rappresenta la Camera e agisce a suo nome.
La sottoscrizione a nome della Camera avviene nel seguente modo: alla denominazione della Camera stampata o redatta per iscritto appone la sua firma il Presidente. Gli atti a carattere amministrativo interno, sono sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Segretario Generale.
art. 19 GESTIONE ECONOMICA DELLA CAMERA, BILANCIO, CONTABILITA
La Camera risponde delle proprie obbligazioni con tutto il suo patrimonio.
Le fonti di finanziamento sono rappresentate principalmente dalle quote associative, dalle donazioni degli sponsor, e dai proventi derivanti dalla prestazione dei servizi offerti.
Il periodo fiscale e l´anno solare.
La Camera tiene le scritture contabili nei modi prescritti dalla legge, redige il bilancio annuale e gli eventuali bilanci straordinari da sottoporre al controllo del Collegio dei Revisori e all’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo fornisce i dati contabili e statistici agli organi competenti, nelle quantita, nei modi ed entro i termini stabiliti dalle norme giuridiche generalmente applicabili.
Sui modi di impiego degli accantonamenti del risultato di esercizio e di copertura delle eventuali perdite evidenziati al termine dell’esercizio delibera l´Assemblea sulla base della proposta elaborata dal Consiglio Direttivo.
art. 20 DISPOSIZIONI FINALI
Un Regolamento interno regola il funzionamento dei singoli organi camerali e degli uffici o delegazioni conformemente alle disposizioni del presente Statuto.
Le eventuali modifiche o aggiunte da apportare al presente Statuto dovranno essere sottoposte all’Assemblea, previa comunicazione scritta per esteso a tutti i soci. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dal Ministero dell’industria e di commercio della Repubblica Ceca.
Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto valgono le norme della legislazione vigente in Repubblica Ceca.
Lo Statuto della Camera viene approvato dal Ministero dell’industria e di commercio conformemente alle disposizioni del par. 49, comma 4 della Legge n. 42/1980 sulle relazioni economiche con l’estero, nella versione vigente.
Questo Statuto fa parte integrante dell’allegato dell’Atto costitutivo della Camera del 9 luglio 2002.