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art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

  • Denominazione: Camera mista di Commercio e dell’Industria Italo Ceca.
  • Sede: Praga 2, via Čermákova 7, 120 00, Repubblica Ceca.

art. 2 DURATA DELLA CAMERA

  • Camera mista di Commercio e dell’Industria Italo Ceca è costituita a tempo indeterminato.

art. 3 FINALITÀ DELL’ATTIVITÀ DELLA CAMERA

  • Camera mista di commercio e dell‘Industria Italo Ceca (in seguito “Camera”) promuove lo sviluppo dei rapporti commerciali tra l’Italia e la Repubblica Ceca.
  • La Camera ha il diritto di istituire proprie rappresentanze, delegazioni o sedi secondarie anche in altre città.

art. 4 ATTRIBUZIONI DELL’ATTIVITÀ DELLA CAMERA

  • La Camera ha lo scopo di svolgere, prevalentemente, attività in favore degli scambi commerciali tra l’Italia e la Repubblica Ceca e di prestare assistenza agli operatori economici nonché di favorire lo sviluppo delle relazioni economiche e la collaborazione fra imprenditori dei due Paesi.
  • La Camera sviluppa il raccordo e la collaborazione con il sistema istituzionale italiano, con la rete camerale, con le associazioni di imprese, con i Consorzi Export nonché con ogni altro soggetto interessato, sia esso pubblico o privato, anche attraverso realizzazione di progetti e iniziative comuni.
  • La Camera promuove la diffusione di informazioni economiche, utili a favorire la collaborazione tra imprese e sviluppare opportunità di affari.
  • La Camera si prefigge di:
    • sviluppare i contatti con organismi economici e finanziari, organizzazioni sociali, associazioni, operatori ed ambienti economici e finanziari dei due Paesi, al fine di agevolare le relazioni in campo economico e commerciale;
    • sviluppare un’azione di comunicazione, informazione e conoscenza mediante: riviste, bollettini, newsletter economiche, rapporti, cataloghi, repertori, database specialistici, convegni e seminari, pubblicità sui media, siti Web in Internet, ecc.;
    • realizzare un servizio di accoglienza e di prima assistenza agli operatori italiani che si recano in Repubblica Ceca per affari e ai soggetti economici cechi per quanto riguarda le attività in Italia;
    • realizzare un´azione di assistenza e di consulenza alle imprese per favorire lo sviluppo di attività economiche e commerciali;
    • assistere nell’orientamento generale e quindi concretizzare le opportunità di cooperazione internazionale tra imprese, nonché gli investimenti delle imprese italiane in Repubblica Ceca e delle imprese ceche in Italia;
    • realizzare sessioni di formazione e stage per la diffusione della cultura economica, ivi compreso l´organizzazione di corsi di lingua italiana o di lingua ceca;
    • fornire la necessaria assistenza alle missioni economiche;
    • raccogliere sistematicamente e diffondere in Italia ed in Repubblica Ceca la conoscenza di leggi, altre norme, di usi e consuetudini di natura economica, finanziaria, doganale e fiscale dei due paesi;
    • fornire con celerità ed esattezza informazioni sulla serietà e solvibilità delle società commerciali, sulle leggi, sulle disposizioni di cui al punto h, sull’andamento dei due mercati in generale o su determinati settori di essi e quindi sulla possibilità di collocamento di merci;
    • contribuire alla soluzione delle vertenze commerciali, sorte tra le persone fisiche o giuridiche, italiane o ceche, mediante composizione amichevole o procedimento arbitrale
    • svolgere ogni altra attività utile per il raggiungimento dei propri fini, conformemente alle disposizioni giuridiche della Repubblica Ceca.
  • La Camera non potrà dedicarsi ad attività commerciali dirette a scopo di lucro e non potrà, anche in modo indiretto, distribuire ai suoi soci utili o residui di fondi speciali, predisposti per la gestione della Camera, alla formazione di riserve o di capitale. La Camera ha facoltà di compiere, come attività complementare, dietro corrispettivo, opere di sostegno nonché a prestare consulenze per conto dei soci o dei terzi ai fini del raggiungimento degli obiettivi, descritti nei sopra citati commi del presente articolo. L´ammontare del compenso per i servizi prestati sono stabiliti nel “Listino prezzi dei servizi forniti dalla Camera di commercio”, approvato da parte del consiglio direttivo della Camera. Il regolamento che prevede il divieto di distribuzione degli utili trova applicazione anche nel caso di proventi raggiunti, derivanti dalla predetta attività della Camera. La Camera inoltre può costituire o partecipare alla costituzione di società di capitale.

art. 5 SOCI

  • Possono associarsi alla Camera le persone fisiche e giuridiche, le ditte, gli enti, gli istituti e le società italiane o ceche operanti in uno o entrambi i Paesi, alla cui capacità giuridica non sussista limitazione alcuna, che siano incensurate e che si impegnino al versamento delle quote associative e inoltre adempiano ad altre condizioni, previste dal presente statuto.
  • Possono inoltre essere soci persone, ditte, enti, istituti e società di altra nazionalità, sempreché soddisfino le condizioni sopra indicate.
  • Ai soli fini della determinazione della quota associativa i soci si distinguono in:
    • persone fisiche, ditte individuali, aziende con un numero di dipendenti da 0 a 3.
    • aziende ed enti con un numero di dipendenti da 4 a 100.
    • aziende ed enti con oltre 100 dipendenti
    • organizzazioni no profit
    • associazioni di categoria e professionali
    • soci sostenitori
  • L’adesione alla Camera è annuale e si intende rinnovata di anno in anno se non viene disdetta da parte del socio, tramite lettera raccomandata inviata al Presidente almeno un mese prima della scadenza.
  • I soci della Camera dispongono del diritto di voto con cui partecipano alle deliberazioni della Camera. Ciascun socio ha un voto indipendentemente dall’ammontare della quota associativa versata.
  • Ogni socio ha facoltà di formulare proposte che debbono essere indirizzate al Presidente perché possano figurare nell’ordine del giorno dell’Assemblea o del Consiglio.
  • I soci della Camera sono tenuti ad informare il Consiglio direttivo della Camera sul numero del proprio personale dipendente. Ciò avviene per iscritto, all‘ atto della domanda di iscrizione alla Camera. I soci della Camera sono inoltre tenuti a comunicare le variazioni intervenute successivamente al numero dei dipendenti nel caso in cui detta variazione modifichi la classe di appartenenza secondo la classificazione di cui al comma 3 del presente articolo. Nel caso di indicazione dei dati falsi o incompleti, il socio può essere escluso dalla Camera per un periodo di 12 mesi, in forza di una delibera del Consiglio Direttivo.

art. 6 ADESIONE ALLA CAMERA – AUMENTO DEL NUMERO DEI SOCI

  • L´aspirante socio richiederà l´adesione alla Camera mediante domanda di iscrizione scritta, da inviarsi all’attenzione del Presidente della Camera.
  • Il Presidente della Camera è tenuto a ricevere ogni richiesta di adesione alla Camera dotata dei requisiti necessari previsti agli art. 5.1, 5.2 e 7.1 del presente Statuto e a presentarla al Consiglio Direttivo per la trattazione e la delibera.
  • Il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione del nuovo socio.

art. 7 CESSAZIONE DEI SOCI – RIDUZIONE DEL NUMERO DEI SOCI

  • Possono far parte della Camera esclusivamente persone fisiche incensurate che non sono state mai condannate per un reato doloso o colposo, connesso con l’attività imprenditoriale o pubblica della persona stessa. Alla Camera possono aderire unicamente le persone giuridiche, non sottoposte alla procedura fallimentare, o al cui carico non è stata inoltrata domanda di dichiarazione del fallimento, da parte di almeno due creditori.
  • Nel caso in cui un socio venga a trovarsi in una delle condizioni di cui nell‘ art. 7 comma 1  il Consiglio Direttivo valuterà la posizione è potrà procedere alla radiazione. La deliberazione su tale espulsione dovrà essere inviata alla persona interessata. Il Consiglio Direttivo procede nello stesso modo in caso in cui uno dei soci sarà limitato o privato dei diritti civili (cfr. Sopra art. 5, comma 1 ).
  • La qualità di socio della Camera - persona fisica -decade a causa di morte della persona fisica. La qualità di socio della Camera - persona giuridica -decade alla data della sua cancellazione dal Registro delle imprese o di altro registro analogo.
  • Può essere inoltre radiato, in base a delibera del Consiglio Direttivo, il socio caduto in mora per il mancato pagamento della quota associativa, come specificato nell’art. 8 comma 3. Contro tale esclusione, che deve essere partecipata all’interessato a mezzo lettera raccomandata, è ammesso il ricorso all’Assemblea, da presentarsi per iscritto al Presidente della Camera entro 30 giorni dalla notifica della esclusione. Il ricorso consegnato al Presidente della Camera dopo il termine succitato nella frase precedente non sarà preso in considerazione.
  • Il socio può in qualunque momento uscire dalla Camera, in base alla sua libera volontà, tramite una comunicazione in forma scritta inviata al Presidente della Camera. La qualità di socio della Camera cessa in tal caso alla data in cui la comunicazione scritta di cessazione della qualità di socio della Camera è stata recapitata alla Camera. Il Consiglio direttivo della Camera prenderà atto di tali dimissioni alla sua prima successiva seduta facendola iscrivere a verbale.
  • L‘elenco aggiornato dei soci sarà pubblicato sulle pagine web della Camera.

art. 8 QUOTE ASSOCIATIVE

  • L’ammontare delle quote viene fissato di anno in anno dal Consiglio e dev’essere versato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Le quote associative vengono determinate con riferimento alle categorie specificate nell’ art. 5 comma 3.
  • Il Consiglio Direttivo invia ai soci della camera richiesta scritta per il pagamento delle quote associative, con cadenza annuale, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. Nel caso che il socio, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del pagamento non versi la quota associativa, lo stesso cade in mora, decade dal diritto di votare all´assemblea della Camera e non avrà diritto a nessuna prestazione della Camera fintantoché non si sarà messo in regola.
  • Il socio moroso verrà richiamato per lettera raccomandata e, con delibera del Consiglio Direttivo, radiato dall'elenco dei soci se, malgrado i richiami, non provveda al versamento delle quote scadute in un adeguato periodo sostitutivo.
  • L'anno finanziario, ai fini delle quote associative, decorre dal 1°gennaio e termina il 31 dicembre.

art. 9 ORGANI DELLA CAMERA

  • Sono organi della Camera:
    • L´Assemblea dei soci
    • Il Consiglio Direttivo
    • Il Presidente
    • Il Collegio dei Revisori
    • Il Segretario Generale
  • Ad eccezione del Segretario Generale, le cariche sono gratuite e la durata in carica è di tre anni. Resta ferma la disposizione dell´articolo 12 comma
  • Alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio sono invitati a partecipare i Capi della Rappresentanza diplomatica italiana a Praga, l´Addetto commerciale, il Console ed il Rappresentante dell’ufficio dell’I.C.E. (Istituto nazionale per il Commercio Estero).

art. 10 ASSEMBLEA

  • L´Assemblea è l´organo supremo della Camera. Ha diritto di partecipare alle sedute il socio con anzianità d‘ iscrizione non inferiore a 3 mesi. L´Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all’anno. Può riunirsi, inoltre, in ogni altra occasione in cui si renda necessario.
  • L´Assemblea è convocata dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente.
  • Il Presidente ha la facoltà di convocare l’Assemblea ogni volta lo ritenga opportuno.
  • Il Presidente è tenuto a convocarla entro 15 gg. dalla delibera del Consiglio Direttivo sul suo svolgimento o, nel medesimo termine, dal ricevimento della richiesta di almeno un terzo dei soci, inviata all’attenzione del Presidente.
  • L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora di svolgimento e deve essere inviato ai soci almeno 15 gg. prima del giorno fissato per la tenuta dell‘Assemblea.
  • L’Assemblea dei soci:
    • discute e approva le relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
    • discute ed approva il bilancio di esercizio;
    • discute ed approva il bilancio di previsione;
    • elegge i componenti del Consiglio Direttivo fra i soci della Camera, ai sensi dell´articolo 11 comma 3 dello statuto della Camera e ne fissa il numero sino al limite massimo di 15;
    • elegge i membri del Collegio dei Revisori;
    • ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Camera scelto tra persone di particolare rilievo in ambito istituzionale e imprenditoriale;
    • discute e delibera sulle proposte del Consiglio e dei soci;
    • discute e delibera sulle aggiunte o modificazioni allo Statuto;
    • delibera sul ricorso avverso le delibere del Consiglio direttivo della Camera sull´esclusione di socio, in conformità all´articolo 7 comma 3 dello statuto della Camera;
    • delibera sullo scioglimento (con liquidazione o senza liquidazione) e la cessazione dell´esistenza della Camera.
  • L’Assemblea è presieduta da un Presidente eletto a termini di legge.
  • L’Assemblea è atta a deliberare:
    • se l’avviso di convocazione sia stato spedito ai soci almeno 15 gg. prima della data di svolgimento dell’Assemblea stessa e porti indicati luogo, giorno, ora e ordine del giorno; si reputa validamente spedito l´avviso di convocazione eseguito in forma di posta elettronica e allo stesso tempo se
    • sia presente almeno un terzo dei soci della Camera aventi diritto di voto.
  • Qualora non fossero adempiute le condizioni per la validità della costituzione dell’assemblea, di cui all’articolo 10 comma 8 entro un´ora dalla data fissata sulla lettera di convocazione, il presidente del Consiglio direttivo procederà immediatamente alla convocazione del Consiglio che procederà a fissare la data dell´assemblea in seconda convocazione, provvedendo a trasmettere l’invito ai Soci minimo tre giorni lavorativi antecedenti alla data dell’adunanza. L’ordine del giorno dell’assemblea in seconda convocazione non deve differire da quello dell’assemblea ordinaria in oggetto. L’assemblea in seconda convocazione è atta a deliberare indipendentemente dal numero dei presenti.
  • Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente decide la maggioranza.
  • Per le proposte di modifiche dello Statuto l’Assemblea è validamente costituita se è presente almeno un terzo più uno dei soci. Le deliberazioni su tali materie sono valide se approvate dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.
  • Nel caso di proposte di cui all’articolo 10 comma 6 lettera (j) l’assemblea è atta a deliberare qualora siano presenti almeno tanti soci che rappresentino la metà più uno  di tutti i soci della Camera. In tal caso le delibere assembleari su tali materie vigono a condizione che siano state approvate dalla maggioranza qualificata dei voti, cioè dalla maggioranza dei due terzi dei voti presenti.
  • Ogni socio può farsi rappresentare alle Assemblee da un altro socio mediante delega scritta  da esibire al momento della registrazione. Un socio non può, tuttavia, rappresentare più di cinque soci. Il rappresentante non può farsi rappresentare
  • Le deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere raccolte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale della Camera.

art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

  • Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri non specificamente riservati all’Assemblea, provvede all’amministrazione della Camera e alla trattazione di tutti gli affari inerenti al funzionamento di essa.
  • Il Consiglio Direttivo elegge alla prima riunione nel suo seno un Presidente e due Vice Presidenti.
  • La carica di componente del Consiglio Direttivo può essere ricoperta unicamente da una persona fisica che sia socio autonomo della Camera, oppure componente dell’organo amministrativo (o dipendente) del socio della Camera qualora lo stesso sia persona giuridica. Il componente del Consiglio Direttivo decade automaticamente dalla carica nel caso in cui lo stesso non sia più socio della Camera oppure al momento in cui egli perda la qualifica di componente dell’organo amministrativo o non sia più dipendente del socio della Camera che sia persona giuridica. Il componente del Consiglio Direttivo è tenuto ad informare, senza dilazioni, per iscritto il presidente del Consiglio Direttivo ed almeno uno dei vicepresidenti del consiglio su sopravvenute condizioni di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio Direttivo.
  • Il Consiglio Direttivo può decidere sulla costituzione di comitati di studio oppure di lavoro per tematiche e settori di interesse della Camera. Ai comitati partecipano i soci e i loro delegati.
  • Il Consiglio Direttivo nomina e revoca il Segretario Generale nel rispetto delle condizioni previste nell’art. 16.
  • Redige il bilancio di previsione e presenta il bilancio di esercizio e la relazione annuale all’Assemblea.
  • Rendendosi vacante la carica di componente del consiglio, il Consiglio Direttivo ha facoltà di provvedere alla integrazione del posto vacante, mediante comunicazione a tutti i soci e successiva cooptazione tra gli interessati – soci della Camera. Il Consigliere così cooptato durerà in carica fino alla successiva assemblea elettiva.
  • Nel caso in cui a seguito della carica vacante di un componente del Consiglio Direttivo fosse pregiudicato il regolare funzionamento del Consiglio Direttivo stesso,quest’ultimo è tenuto a procedere in forza della disposizione prevista alla frase precedente.
  • Il Consiglio delibera, nella seduta susseguente alla presentazione, sulle accettazioni delle domande di ammissione alla Camera, sulle radiazioni e sulle riammissioni dei soci, partecipando agli interessati le decisioni prese ed i motivi che le hanno determinate.
  • Il componente del Consiglio Direttivo può dimettersi dalla propria carica in qualunque momento. Egli è tenuto a provvedervi mediante comunicazione scritta contenente la sua sottoscrizione autografa, da recapitarsi alla Camera, con l’indicazione della data alla quale ha intenzione di dimettersi dalla carica di componente del consiglio. Qualora lo stesso non indicasse nella comunicazione di dimissioni alcuna data concreta, l’esercizio della carica di componente del consiglio si intende cessato alla data della prima seduta del consiglio successiva al recapito della comunicazione di dimissioni.

art. 12 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  • Il Consiglio delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
  • Le deliberazioni del Consiglio sono valide sempreché: alla seduta del Consiglio Direttivo, debitamente convocata, partecipi almeno la maggioranza superiore alla metà dei componenti del consiglio, e sia contestualmente presente il presidente del Consiglio Direttivo o, nel caso della sua assenza, minimo uno dei vicepresidenti del Consiglio Direttivo.
  • Il componente del consiglio si intende regolarmente giustificato per assenza alla seduta del Consiglio Direttivo, qualora la sua giustificazione scritta (inviata per posta elettronica o via fax) sia stata recapitata al presidente della Camera o al segretario generale, minimo 48 ore antecedenti alla data di adunanza della seduta del Consiglio Direttivo. Qualora il componente del consiglio sia stato regolarmente giustificato e contestualmente nella giustificazione egli esprima la richiesta di partecipare all’adunanza del consiglio telefonicamente (con l’indicazione del numero di telefono, sul quale sarà reperibile a tal fine), il presidente del consiglio può decidere se accogliere tale richiesta (“partecipazione a distanza”) in base alle effettive esigenze. In tal caso, il componente si intende presente alla seduta del consiglio,compreso il suo diritto di voto.
  • Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente. Non è ammessa la rappresentanza. E´possibile apportare modifiche ed integrazioni all’ordine del giorno del Consiglio Direttivo, previo consenso di tutti i componenti del consiglio.
  • Su richiesta di uno o più membri del Consiglio, le deliberazioni possono avvenire a scrutinio segreto.
  • La carica di componente del Consiglio Direttivo che non abbia partecipato alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive non presentando debita giustificazione (vedasi art.12 comma 3), cessa automaticamente il quinto giorno lavorativo, successivamente alla data dell’ultima, e lo stesso non è più rieleggibile.
  • Il componente del consiglio che, nel corso dell’anno solare, partecipi a meno della metà del numero totale delle sedute del consiglio, ancorché giustificato, decade dalla carica, rimanendo eleggibile alle successive elezioni.
  • Le deliberazioni del Consiglio dovranno essere conservate in un verbale,  che verrà approvato in occasione della seduta successiva dai membri del Consiglio stesso e depositato presso la sede della Camera
  • Il Consiglio provvede ad inviare, entro 30 gg. dall’adozione, al Ministero del Commercio con l´Estero italiano, tramite la Rappresentanza diplomatica italiana a Praga e, direttamente, all’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’estero:
    • una copia dei bilanci, di previsione e di esercizio, corredati da una relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
    • un elenco dei soci con le variazioni rispetto all’anno precedente;
    • una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti nell’anno;
    • una relazione sulle nuove attività programmate;
    • la lista dei componenti gli organi della Camera.

art. 13 IL PRESIDENTE

  • Il Presidente rappresenta la Camera e può delegare particolari atti e competenze ai Vice-Presidenti. Il presidente convoca la seduta del consiglio, secondo le esigenze, comunque non meno di una volta al trimestre di calendario. La comunicazione sullo svolgimento della seduta del consiglio, con l’indicazione della data, l´ora, il luogo e l´ordine del giorno, viene recapitata ai componenti del consiglio e al segretario generale, per posta elettronica o via fax, minimo 5 giorni lavorativi anteriormente alla data di adunanza della seduta del consiglio.
  • Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e deve essere scelto fra i consiglieri in carica. Presiede l´Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Dirige le discussioni e nelle votazioni, in caso di parità, il suo voto è determinante.
  • A richiesta motivata e scritta di almeno tre consiglieri è tenuto a convocare il Consiglio entro il termine di 15 gg. Qualora il presidente, contrariamente al presente statuto, non proceda alla convocazione della seduta del consiglio, è tenuto a provvedervi un Vice Presidente mediante comunicazione a firma di uno di essi, da inviarsi ai componenti del consiglio, al segretario generale e al presidente del consiglio, in conformità all’articolo 13 comma 1.
  • Ha facoltà di utilizzare l´opera dei consiglieri e può affidare ad uno o più di essi lo studio di pratiche e determinate questioni.

art. 14 I VICEPRESIDENTI

  • In caso di assenza o impedimento del Presidente esercita le sue funzioni quello dei due Vice-Presidenti indicato per ogni caso concreto dal Presidente.
  • In casi di impedimento o di assenza del Presidente e di entrambe i Vice-Presidenti il membro del Consiglio più anziano presente ne assume le funzioni.

art. 15 COLLEGIO DEI REVISORI

  • Il Collegio dei Revisori è l´organo di controllo della Camera, ha l´incarico di esaminare i libri sociali e contabili e controllare il buon andamento gestionale della Camera.
  • Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dall’Assemblea. I membri del Collegio possono assistere alle adunanze dell’Assemblea senza diritto di voto. I membri del Collegio non possono essere membri del Consiglio Direttivo.
  • Il Collegio elegge al suo interno un Presidente il quale convoca le riunioni del Collegio stesso almeno una volta all’anno. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei membri del Collegio. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto un verbale che deve essere sottoscritto dal suo Presidente.
  • Il Collegio deve informare l´Assemblea almeno una volta all’anno in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, mediante relazione scritta, dei risultati del controllo compiuto.

art. 16 SEGRETARIO GENERALE

  • Al Segretario Generale è affidata la direzione operativa delle attività della Camera; egli partecipa a tutte le riunioni degli organi camerali, ad eccezione del Collegio dei Revisori.
  • Il Segretario Generale è il capo del personale della Camera e attua gli indirizzi e le decisioni degli Organi, nonché le istruzioni della Presidenza.
  • Agli effetti della sua responsabilità firma con il Presidente gli atti amministrativi della Camera. Firma autonomamente gli atti amministrativi delegati dal Presidente.
  • Ad eccezione della somma da tenersi pronta per il normale fabbisogno di cassa e che viene fissata dalla Presidenza, il Segretario Generale dispone dei fondi della Camera secondo le direttive del Consiglio e sulla base di istruzioni per iscritto che devono portare la firma del Presidente.
  • Il segretario generale tiene e aggiorna di volta in volta il registro dei pagamenti delle quote associative e sottopone lo stesso al consiglio della Camera. Il segretario generale provvede all´aggiornamento straordinario della situazione dei pagamenti delle quote associative, alla data di ogni adunanza dell’assemblea della Camera, ai fini del rispetto della disposizione dell’articolo 8 comma 2 sopra citato.
  • Il Segretario Generale non può essere uno dei soci e non può dedicarsi ad attività imprenditoriale e in ogni caso non può svolgere o partecipare ad attività in conflitto di interessi con la Camera.   Lo stipendio è fissato dal Consiglio.

  • Fino alla nomina del Segretario Generale o in casi eccezionali, il Consiglio Direttivo ha facoltà di avocare a se il ruolo operativo del Segretario Generale o di attribuire mansioni specifiche a singoli consiglieri.

art. 17 RAPPRESENTANZA E POTERE DI FIRMA

  • Il Presidente rappresenta la Camera e agisce a suo nome.
  • La sottoscrizione a nome della Camera avviene nel seguente modo: alla denominazione della Camera stampata o redatta per iscritto appone la sua firma il Presidente. Gli atti a carattere amministrativo interno, sono sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Segretario Generale.

art. 18 GESTIONE ECONOMICA DELLA CAMERA, BILANCIO, CONTABILITÀ

  • La Camera risponde delle proprie obbligazioni con tutto il suo patrimonio.
  • Le fonti di finanziamento sono rappresentate principalmente dalle quote associative, dalle donazioni degli sponsor, e dai proventi derivanti dalla prestazione dei servizi offerti.
  • Il periodo fiscale è l´anno solare.
  • La Camera tiene le scritture contabili nei modi prescritti dalla legge, redige il bilancio annuale e gli eventuali bilanci straordinari da sottoporre al controllo del Collegio dei Revisori e all’approvazione dell’Assemblea.
  • Il Consiglio Direttivo fornisce i dati contabili e statistici agli organi competenti, nelle quantità, nei modi ed entro i termini stabiliti dalle norme giuridiche generalmente applicabili.
  • Sui modi di impiego degli accantonamenti del risultato di esercizio e di copertura delle eventuali perdite evidenziati al termine dell’esercizio delibera l´Assemblea sulla base della proposta elaborata dal Consiglio Direttivo.

art. 19 DISPOSIZIONI FINALI

  • Un Regolamento interno regola il funzionamento dei singoli organi camerali e degli uffici o delegazioni conformemente alle disposizioni del presente Statuto.
  • Le eventuali modifiche o aggiunte da apportare al presente Statuto dovranno essere sottoposte all’Assemblea, previa comunicazione scritta per esteso a tutti i soci. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dal Ministero dell’industria e di commercio della Repubblica Ceca.
  • Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto valgono le norme della legislazione vigente in Repubblica Ceca.
  • Lo Statuto della Camera viene approvato dal Ministero dell’industria e di commercio conformemente alle disposizioni del par. 49, comma 4 della Legge n. 42/1980 sulle relazioni economiche con l’estero, nella versione vigente.
  • Questo Statuto fa parte integrante dell’allegato dell’Atto costitutivo della Camera del 9 luglio 2002.
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