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04.02.2019

Novità nella tassazione delle controllate estere

Una recente modifica intervenuta con il decreto legislativo 142/2018 introduce una rilevante novità in tema di tassazione delle società controllate estere localizzate anche in Stati UE, Repubblica Ceca compresa, da soggetti fiscalmente residenti in Italia. Il contenuto delle nuove norme viene spiegato dal dott. Mario Moretti, partner della società internazionale Studio Moretti, socio Camic.

La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC), contenuta nell’articolo 167 del Tuir, dispone un regime di tassazione per “trasparenza” in capo al socio residente in Italia, dei redditi realizzati dalle sue controllate estere domiciliate in Stati con regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla effettiva percezione degli stessi.

Viene ampliata la “nozione di controllo” delle società ed enti non residenti e si considerano controllate non solo le entità estere di cui si detenga, anche per mezzo di società fiduciarie o persone interposte, la maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria, ma anche quelle in cui si detenga una partecipazione agli utili oltre il 50 per cento, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate in base all’articolo 2359 del Codice civile o tramite società fiduciaria o interposta persona.

Viene anche confermato che la nozione di controllo si estende alle stabili organizzazioni delle controllate estere e alle stabili organizzazioni in branch exemption localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata dei soggetti residenti.

L'elemento di maggiore impatto è sicuramente la scomparsa della distinzione fra entità controllate a regime fiscale privilegiato diverse da quelle appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo (considerate CFC se localizzate in uno Stato in cui la tassazione nominale è inferiore al 50% di quella italiana o se beneficiate da “regimi speciali”) e le altre controllate (considerate CFC solo se subiscono una tassazione effettiva inferiore al 50% di quella che sarebbe stata applicata in Italia e hanno proventi costituiti per oltre il 50% da “passive income”).

In base alla nuova regola, devono essere verificate contemporaneamente due condizioni:

  1. la controllata estera è assoggettata a “tassazione effettiva inferiore” alla metà di quella a cui sarebbe stata soggetta in Italia; e
  2. oltre un terzo dei proventi è costituito da “passive income” quali:
    - interessi o altri proventi finanziari;
    - redditi da proprietà intellettuale;
    - dividendi e plusvalenze da partecipazioni;
    - redditi da leasing finanziario;
    - redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
    - proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni o servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo.

Dunque, nel contesto che si delinea dal 2019 sono CFC anche le società comunitarie (e quindi anche ceche). Ai fini del parametro della tassazione effettiva occorre considerare il 50% dell’aliquota IRES, attualmente pari al 24%. Quindi, la società estera (di conseguenza anche quella localizzata in Repubblica Ceca) si qualifica come CFC se la tassazione effettiva scontata nel proprio Stato è inferiore al 12% e i ricavi passivi siano adeguatamente alti.

Di seguito alcuni esempi per riconoscere quando si applicano le CFC rules:

  • la controllata estera che, nel proprio Stato di residenza, ha tra i propri proventi solo dividendi, ma sconta una tassazione effettiva del 15%, non rientra tra le CFC, in quanto è soddisfatto il requisito del passive income, ma la tassazione effettiva è congrua;
  • la controllata estera che, nel proprio Stato di residenza, svolge un’attività industriale e sconta una tassazione effettiva pari al 5%, non rientra tra le CFC, in quanto, pur non essendo congruo il livello di tassazione effettiva, i proventi non hanno natura di passive income;
  • la controllata estera (ad esempio una società immobiliare) che, nel proprio Stato di residenza, consegue dividendi per il 40% e proventi derivanti da altre prestazioni di servizi per il 60%, e che presenta un livello di tassazione effettiva pari al 10% rientra tra le CFC, in quanto risultano soddisfatti entrambi i requisiti previsti dalla norma.

Importante sottolineare che le disposizioni non si applicano se si dimostra che il soggetto controllato estero svolge un’attività economica effettiva.

 

Autore: Mario Moretti

Fonte: Studio Moretti

Fonte fotografia: Studio Moretti

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